Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pubblicato, in data 19 giugno 2026, la sentenza n. 1289/2026, con cui si è pronunciato sul ricorso presentato da Fiavet Toscana contro il Regolamento comunale di Firenze n. 54 del 30 luglio 2025, relativo all'esercizio dell'attività di trasporto turistico all'interno dell'Area Unesco.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittime le limitazioni previste dal Comune per l'accesso e la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto turistico nel centro storico cittadino. La sentenza riconduce la disciplina alle materie del turismo e del governo del territorio, giudicando le misure proporzionate e non discriminatorie rispetto agli obiettivi di tutela ambientale e culturale perseguiti dall'Amministrazione.
Nel corpo della motivazione, tuttavia, i giudici hanno chiarito un aspetto di particolare rilievo per le agenzie di viaggio. Il regolamento comunale, si legge nella sentenza, pone limitazioni esclusivamente alle attività di trasporto turistico "strumentali alla fruizione del patrimonio culturale e artistico cittadino", ossia ai tour e alle escursioni organizzate con accompagnamento o illustrazione dei siti di interesse.
Il TAR precisa inoltre che il regolamento non esclude che le agenzie di viaggio possano continuare a svolgere, con mezzi propri e nel rispetto delle regole di accesso alle zone a traffico limitato, servizi di semplice trasporto dei turisti anche all'interno dell'Area Unesco — ad esempio per accompagnarli presso le strutture ricettive o per condurli da queste all'aeroporto.
Restano quindi non consentite le attività che prevedono itinerari turistici a bordo di mezzi come le golf car, con illustrazione o commento dei siti storici e artistici dell'area protetta. Sono invece considerati legittimi i servizi di semplice trasferimento offerti dalle agenzie a completamento dei propri pacchetti turistici, comprese le operazioni di salita e discesa dei clienti in occasione di escursioni o trasferimenti.
Fiavet Toscana seguirà l'applicazione pratica di queste indicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, valutando eventuali ulteriori iniziative qualora la delibera venisse attuata in modo difforme rispetto a quanto chiarito dal TAR.